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Nuove norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive
Dal 1° gennaio 2012 con la modifica apportata dalla L. 12 novembre 2011 n. 183 all’art. 40 del d.P.R. n. 445/2000, sono in vigore le nuove norme che prevedono che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti fra privati.
Nei rapporti con la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (art. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000).
La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d’Ufficio.Pertanto, in ottemperanza alle disposizioni impartite, questo Comune, a partire dal 1° gennaio 2012, rilascerà le suddette certificazioni solo per la produzione a soggetti privati e tutti i certificati riporteranno la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” come disposto dal comma 2 dell’art. 40 del d.P.R. 445/2000 modificato dalla Legge 183/2011.
I modelli per rendere le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono riportate in allegato in fondo alla pagina o sono a disposizione presso la sede dei Servizi Demografici.
Per compilare il modello di autocertificazione (allegato in fondo alla pagina) occorre riportare i dati anagrafici del dichiarante e barrare e copletare la casella che interessa.
Anche i cittadini extracomunitari, legalmente residenti in Italia, possono usare l’autocertificazione solo se la dichiarazione contiene dati la cui veridicità può essere accertata da soggetti pubblici o privati italiani.