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Segnalazione illeciti – Whistleblowing
Contenuto dell’obbligo
Modalità di segnalazione di eventuali illeciti verificatisi all’interno dell’Amministrazione comunale
da parte di dipendenti.
Riferimenti normativi
Alle segnalazioni di illeciti provenienti da dipendenti dell’Amministrazione comunale si applica la
disciplina finalizzata alla tutela della riservatezza del segnalante prevista dall’articolo 54-bis del
decreto legislativo n. 165/2001, dalla determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.
6/2015 e dal Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Cingoli consultabile al seguente link
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 .
Modalità di segnalazione
Al fine di garantire la tutela della riservatezza del segnalante nei termini di legge, la gestione delle
segnalazioni di illeciti provenienti da dipendenti dell’Amministrazione comunale è affidata al
Responsabile per la prevenzione della corruzione del comune di Cingoli.
La segnalazione può essere trasmessa al Responsabile per la prevenzione della corruzione tramite la
seguente modalità:
invio all’indirizzo di posta elettronica whistleblower@comune.cingoli.mc.it
La segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:
generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione
svolta nell’ambito dell’Amministrazione;
una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività)
che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore,
anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in
considerazione nell’ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala
illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione
per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti
adeguatamente dettagliato e circostanziato. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o
situazioni segnalati, a tutela del denunciato.